Cass. Civ., Sez. I, n. 18114 del 4 agosto 2010, L'inesistenza dei presupposti per l'esclusione del bene dalla comunione legale può essere successivamente accertata mediante contestazione della dichiarazione resa ex lett. f) art. 179 cod.civ.

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione: occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene - richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura - ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art.179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f). Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dalla circostanza che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia si iscrive nell'orientamento tracciato dalle SSUU 22755/09 con la quale è stata chiarita la natura semplicemente ricognitiva della dichiarazione resa dal coniuge nell'atto di acquisto i cui effetti incrementativi del patrimonio profittino esclusivamente a favore dell'altro coniuge. Con ciò si è ribadita la possibilità, invero disdicevole per la sicurezza dei traffici giuridici (pur tenuto conto dell'inopponibilità della questione per i terzi aventi causa dal coniuge acquirente) di una postuma contestazione volta a ricomprendere nella comunione legale il bene precedentemente acquistato come bene personale.

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