Cass. Civ., sez. I, n. 1759/2008. Fallimento e prova della simulazione nel caso di pluralità di documenti fra loro ricollegabili.

In tema di eccezione di simulazione di prezzo opposta dall'acquirente di bene immobile al curatore del fallimento del venditore che agisce, ai sensi dell'art. 67, n. 1, R.D. n. 267/1942, per la dichiarazione di inefficacia dell'atto, spetta al convenuto l'onere di provare, sulla base di un documento di data certa anteriore al fallimento ex art. 2704 c. c., il versamento del maggior prezzo dissimulato e poi il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile. Ne deriva che, per il caso in cui la prova documentale della simulazione relativa sia data da una serie di documenti tra loro ricollegabili, ciascuno di questi, secondo il regime probatorio suo proprio, deve avere data certa anteriore al fallimento.

Commento

Non è ammissibile per l'acquirente fare ricorso alla prova testimoniale per dare conto della simulazione relativa al prezzo di cui alla vendita intercorsa tra costui ed il fallito in veste di alienante: nei confronti del curatore la prova potrà essere raggiunta soltanto in base ad elementi ricavabili da scritture aventi data certa antecedente alla sentenza dichiarativa del fallimento.

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