Cass. Civ., Sez. I, n. 17328/2008. Conseguenze della violazione della clausola di prelazione statutaria.

La clausola compromissoria statutaria facente riferimento ai rapporti sociali ha un ambito di operatività delineato dal contenuto del contratto sociale e dalle obbligazioni che ne derivano direttamente. Un contratto di compravendita di quote sociali, ancorchè intercorso tra soci, non ripete alcun profilo di disciplina dalla qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto, in quanto la regolamentazione di interessi contenuta nel contratto non è in alcun modo influenzata dalla qualita` di parti o dalla natura dell’oggetto.
É infondata la censura di nullità della compravendita violativa del diritto di prelazione statutariamente riservato ai soci, quando essi non hanno inteso subentrare nel contratto all’acquirente, in quanto manca la concreta lesione degli interessi che l’applicazione della clausola, o della sanzione di nullità del contratto concluso in violazione della stessa, mira a tutelare.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia non si può iscrivere nell'opinione negatrice della nullità quale conseguenza della violazione della prelazione statutaria, fondandosi principalmente sull'aspetto relativo all'assenza, nella fattispecie, di una domanda volta all'acquisizione, da parte dei prelazionari, della partecipazione sociale.

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