Cass. Civ., Sez. I, n. 16758 del 16 luglio 2010. Cancellazione della società dal registro delle imprese e legittimazione ad agire in giudizio.

In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione, ma che essa ha scelto di non esperire. Lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese costituisce un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha stimato come contegno concludente il fatto dell'intervenuto scioglimento della società e della susseguente cancellazione della stessa dal Registro delle imprese. Da tale condotta si è inferita la intervenuta rinunzia ad ogni azione già spettante al disciolto ente, la cui soggettività è d'altronde ben distinta da quella dei singoli soci che ne costituivano il substrato.
Va d'altronde rilevato come costoro avessero la possibilità di determinare la assegnazione del rapporto giuridico controverso in sede di liquidazione, non potendo quest'ultima intervenire se non previa attestazione della insussistenza di qualsivoglia rapporto attivo e passivo facente capo all'entità sociale. Tale attestazione, proveniente dai soci ed insita nel bilancio finale di liquidazione, ben può essere interpretata come inespressa rinunzia all'azione.

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