Cass. Civ., sez. I, n. 1476/2007. Associazione professionale e disposizioni normative relative alla fusione di società.

L'art. 1 della l. n. 1815/1939 impone alle associazioni di professionisti da esso contemplate di adottare una denominazione da cui emerga, senza ambiguità e senza aggiunte potenzialmente fuorvianti per i terzi, l'identità dei soli professionisti che operano in associazione. Pertanto, non è consentito l'inserimento, nella denominazione di un'associazione professionale di avvocati, del nome di un professionista defunto, che non abbia mai avuto nessun rapporto diretto con l'associazione di cui si tratta, ma sia stato fondatore, e partecipe, di un diverso e precedente studio che solo in via indiretta, all'esito di molteplici passaggi e con rilevanti mutamenti soggettivi, possa storicamente collegarsi a detta associazione professionale.

L'associazione non riconosciuta, ancorchè sfornita di personalita giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute si applicano per analogia le disposizioni normative dettate dal codice civile per la fusione di società.

E' ammissibile il ricorso per Cassazione proposto a nome di una società fusa, in quanto parte del precedente giudizio di merito, perchè, in base al nuovo testo dell'art. 2504-bis c.c., I comma, la fusione non è più configurabile come un evento da cui consegua l'estinzione della società fusa, derivandone, invece, l'integrazione reciproca degli enti partecipanti all'operazione, nell'ambito di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, il quale conserva, quindi, la propria identità pur in un diverso assetto organizzativo.

Commento

La pronunzia, pur avendo come termine di riferimento una situazione ambientata in tema di associazioni non riconosciute, possiede l'indubbia valenza di confermare l'orientamento, da considerarsi attualmente come prevalente, che sancisce la natura modificativa e non già estintiva della fusione. Cfr. in senso analogo Cass. S.U. 2637/06, contra: Cass. Sez.I, 2695/07.

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