Cass. Civ., sez. I, n. 1377/2008. Richiesta di corresponsione degli interessi senza alcuna qualificazione.

La richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore.

Commento

L'anatocismo, ovvero la possibilità di computare a carico del debitore interessi composti (cioè interessi sugli interessi) è sottoposta a precise condizioni e precisamente quando ciò sia previsto dagli usi ovvero si tratti di interessi già scaduti da almeno sei mesi ed intervenga una convenzione tra le parti in tal senso oppure ancora una domanda giudiziale.

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