Cass. Civ., Sez. I, n. 13622 del 4 giugno 2010. Il terzo creditore può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale solo qualora sia inadempiuta un’obbligazione assunta per esigenze familiari

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, quando i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, in questo caso, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere ad esecuzione sui beni e iscrivere ipoteca in base a titolo esecutivo proprio perché le obbligazioni erano state contratte per le esigenze familiari, ed in detta ipotesi la funzione di garanzia per il creditore che i beni del fondo vengono ad assumere a seguito della iscrizione dell'ipoteca (preordinata all'esecuzione) risulta sempre correlata al soddisfacimento (già avvenuto) delle esigenze familiari.

Commento

(di Daniele Minussi) Dalla validità ed efficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (che non sia neppure aggredibile sotto il profilo dell'esperimento dell'azione revocatoria) non può non discendere comunque la sottoponibilità dei beni nel fondo ad eventuali gravami volti ad assicurare il soddisfacimento di passività contratte per il mantenimento della famiglia, funzione che la costituzione del fondo è per l'appunto intesa a perseguire.

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