Cass. Civ., Sez. I, n. 13468 del 3 giugno 2010. Non costituiscono atti di immistione la prestazione di garanzia in favore della società da parte dell'accomandante nè l'appropriazione da parte di costui di somme di denaro della società.

Le prestazioni di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali, quand’anche indebito o addirittura illecito, non integrano l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell’art. 2320 c.c. e l'estensione al predetto socio del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147 l.fall.. Ciò in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni, il secondo non costituisce un atto di gestione della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al fine di rettamente intendere la portata della pronunzia occorre mettere appropriatamente a fuoco il concetto di "atto di immistione". Se esso va individuato in quell'atto di gestione che il socio non potrebbe compiere se non nella propria qualità di amministratore con esclusivo riferimento all'attività esterna, funzionale alla protezione dell'affidamento dei terzi, gli esiti interpretativi della sentenza sarebbero condivisibili.
Qualora, viceversa, dovesse porsi l'accento sulla valenza gestionale dell'atto in sè, indipendentemente dalla rilevanza esterna o interna della condotta, non potrebbe essere esclusa l'applicazione dell'art.2320 cod.civ..
Quest'ultimo esito ermeneutico, che fa leva sulla strutturale distinzione di poteri tra accomandante ed accomandatario, conosce applicazioni in giurisprudenza: cfr. Cass. civile, sez. I del 1998 numero 2854 in riferimento alla prassi del rilascio sistematico di fidejussioni ominibus a garanzia delle posizioni della società da parte dell'accomandante.

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