Cass. Civ., sez. I, n. 10600/2005.Impossibilità sopravvenuta dell'oggetto e sentenza costitutiva.

Stipulato un contratto preliminare di vendita di quote di una società a responsabilità al valore nominale avente ad oggetto la frazione del capitale sociale appartenente al socio promettente venditore, l'impossibilità sopravvenuta dell'oggetto, impeditiva dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica (nella specie, per riduzione del capitale sociale e suo successivo azzeramento preordinato ad un aumento di capitale, con conseguente annullamento del valore nominale delle quote delle quali il promettente venditore avevo chiesto il trasferimento coattivo), va valutata avendo a riferimento il momento, non già della domanda, bensì della pronuncia. Questo perché al principio di ordine generale secondo cui tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della domanda, fanno eccezione le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, le quali, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, dispiegano necessariamente i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato.

Commento

La pronunzia ambienta la regola generale secondo la quale gli effetti della sentenza retroagiscono al tempo della proposizione della domanda giudiziale nell'ambito delle pronunzie costitutive, con speciale riferimento a quella di cui all'art.2932 cod.civ..

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