Cass. Civ., Sez. I, n.6422/2003. Sulla cessione di credito futuro.

Nel caso di cessione di credito futuro, quest’ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, per cui , fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori fra le parti.

Commento

La pronunzia viene a confermare l'orientamento già espresso dalla precedente Cass. Civ. Sez I, 3099/95.

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