Cass. Civ., sez. I, n.23939/2006. Legittimazione dell'erede alla proposizione della domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo.

Spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001 e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, pro quota, l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo, eventualmente spettante, per intero a ciascuno degli eredi per l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.

Commento

Notevole è tanto la ritenuta immediata applicazione dell'art.6 par.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dallo stato italiano con la legge 848/1955 (norma che menziona la ragionevolezza del termine entro il quale il processo deve concludersi) quanto la trasmissione jure hereditario del diritto al risarcimento in capo ai successibili del danneggiato che avesse introdotto la domanda nel tempo antecedente l'entrata in vigore della c.d. legge “Pinto” (l. 89/2001).

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