Cass. Civ., sez. I, n.15503/2005. Rilevanza della riserva mentale ai fini della nullità del matrimonio sotto il profilo civile.

La contrarietà all'indissolubilità del matrimonio può comportare anche lo scioglimento del vincolo civile. Il matrimonio viziato da riserva mentale di uno dei due contraenti circa l'indissolubilità del vincolo, conosciuta o conoscibile dall'altro, può essere dichiarato nullo non solo sotto il profilo religioso, ma anche sotto il profilo civile.

Commento

Il nodo fondamentale consiste nella considerazione del concetto di riserva mentale "riconoscibile". Infatti, per quanto attiene alla riserva mentale "riconosciuta" dall'altro contraente, tenue invero pare essere la distinzione rispetto ad una situazione di mancata formazione del consenso. La categoria della riconoscibilità è usualmente riferita nel mondo giuridico all'errore, ciò che è apprezzabile ai fini di un sindacato relativo ai vizi del consenso. Ai sensi dell'art. 1431 cod.civ. l'errore è riconoscibile "quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo". Non particolarmente agevole è ambientare questa definizione nella riserva mentale che, per propria natura, non dovrebbe essere connotata da indici esteriori.

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