Cass. Civ., Sez. I, n.12125/2006. Legitttimazione passiva nel giudizio per la liquidazione della quota in favore del socio uscente o degli eredi del socio defunto.

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti.

Commento

La pronunzia è pienamente consonante con l'impostazione teorica in base alla quale anche le società a base personale (quantunque costituite in fatto e irregolari) possiedono una piena sogettività. Cfr. nello stesso senso Cass. Civ. 11298/01, 11182/01.

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