Cass. Civ., serz. III, n. 9353/2008. Fa concorrenza sleale il notaio che stipula l'atto in pochissimi minuti.

Il notaio che dedica a ciascun atto stipulato un tempo veramente esiguo, lasciando presumere che non ne abbia dato lettura integrale ed che non abbia ottemperato all'obbligo di compilarlo nel modo più congruente alla volontà delle parti, fa concorrenza sleale. Con tale comportamento il notaio consegue un accaparramento della clientela che è invogliata continuare a rivolgersi al lui, proprio per la sua disponibilità a redigere gli atti in modo frettoloso.

La prova della concorrenza sleale può essere ricavata solo dalla presunzione sempli-ce del calcolo del tempo di stipula degli atti. Il sistema delle presunzioni semplici costituisce uno strumento di conoscenza critica estremamente duttile e potenzialmente espansivo: presupposto di tale sistema, secondo l'art. 2729 c.c., è una (relativa) certezza di un fatto secondario indiziante, dal quale il giudice può ricavare la conoscenza del fatto principale ignorato. In tal senso la scarsa durata della lettura dell'atto è un forte indizio di negligenza del notaio ed il procedimento di accertamento seguito dal giudice del merito è proprio quello logico ipotizzato in tema di presunzioni.

Commento

Si deve osservare che, in esito all'approvazione della apposita normativa deontologica, il notaio deve fare menzione dell'orario di sottoscrizione degli atti pubblici e delle scritture private sottoposta ad autenticazione (le quali, a propria volta, devono essere lette dal p.u., il quale non può essere esonerato sistematicamente da tale incombente).
In questo senso diventa agevole l'eventuale controllo relativo alla durata della fase di lettura dell'atto, pur non risultando convincente un'automatica deduzione della condotta di concorrenza sleale basata sulla semplice considerazione di tale aspetto.

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