Cass. Civ., serz. I, n. 730/2008. Ancora sul vincolo degli spazi destinati a parcheggio.

La speciale normativa urbanistica, dettata dall'art. 41 sexies della l. 1150/1942 - introdotto dall'art. 18 della l.765/1967, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi, in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Commento

Insussistente il diritto del proprietario di un unità immobiliare acquistata dal costruttore in ambito condominiale ad ottenere in proprietà il posto auto. E' sufficiente che quest'ultimo sia qualificabile tra gli enti comuni ai fini di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 41 sexies della l.1150/1942.

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