Cass. Civ., S.U., n. 2655/2008. Rapporti tra obbligazione principale ed obbligazione fidejussoria.

L'obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione, con la conseguenza che può sussistere giurisdizione ordinaria anche se il debito garantito ha natura pubblicistica.

Commento

La pronunzia mette a fuoco la differenza causale del negozio dal quale scaturisce l'obbligazione di garanzia, per l'appunto tipicamente orientato a dar vita al rapporto fidejussorio, rispetto al negozio-presupposto, dal quale cioè scaturisce l'obbligazione da garantire. Da ciò la piena autonomia di disciplina dei due rapporti obbligatori.

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