Cass. Civ., S.U., n.11624/2006. Preliminare di vendita di cosa altrui e obbligazione del promittente venditore.

Il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione anche procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Ciò pure nell'eventualità in cui il promissario acquirente ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri. Quest'ultimo non può dunque agire instando per la risoluzione del contratto preliminare prima della scadenza del termine nello stesso stabilito per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, ben può legittimamente adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.

Commento

Le Sezioni unite della S.C. dirimono il contrasto insorto all'interno della II sezione relativo alla possibilità di esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento in tema di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, confermando l'orientamento maggioritario favorevole al c.d. adempimento "indiretto", per il cui tramite viene evitata la necessità di un doppio trasferimento immobiliare (dal proprietario al promittente alienante e da quwst'ultimo al promissario acquirente).

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