Cass. Civ., S.U., n.11624/2006. Preliminare di vendita di cosa altrui e obbligazione del promittente venditore.
Il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione anche procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Ciò pure nell'eventualità in cui il promissario acquirente ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri. Quest'ultimo non può dunque agire instando per la risoluzione del contratto preliminare prima della scadenza del termine nello stesso stabilito per la conclusione del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, ben può legittimamente adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.