Cass. Civ., n. 4532/2003. Non scatta il divieto dell'art. 1067 del Cc per miglioramenti suggeriti dalla tecnica

Le innovazioni del fondo dominante possono incidere in due modi sul contenuto della servitù
e cioè sia allorchè incidono sulla natura ed estensione della utilitas che ne costituisce l'oggetto e sulle esigenze che la servitù è destinata a soddisfare, sia allorchè, pur lasciando immutata l'essenza della servitù, incidano sulle modalità concrete di esercizio di essa in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente. Nella prima ipotesi l'innovazione è assolutamente vietata in quanto essa altera il contenuto essenziale della servitù per cui non occorre alcun altra indagine per stabilirne l'illiceità. Nella seconda ipotesi, è necessario, perché si impinga nel divieto di cui all'articolo 1067 del Cc, che, in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e dalla loro incidenza sulle modalità di esercizio della servitù, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo, che deve essere accertato caso per caso. Ove il danno, almeno potenziale, non sussista affatto, non scatta il divieto di cui all'articolo 1067 del Cc per cui restano leciti quei miglioramenti suggeriti dalla tecnica o quelle modificazioni che in diverso modo consentono l'esercizio di una servitù uguale per quantità e qualità.

Commento

La S.C. interviene con una pronunzia esplicativa del divieto per il titolare del fondo dominante di aggravare l'esercizio della servitù sul fondo servente. In questo senso vengono tipizzate le innovazioni che possono essere effettuate sul primo, innovazioni che si atteggiano
diversamente a seconda che incidano sulla natura o sull'estensione dell'utilità (si pensi alla costruzione di un ponte che consenta il passo non più semplicemente pedonale, bensì carraio) ovvero che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù (la cui essenza rimanga immutata). Soltanto nella prima ipotesi l'innovazione sarebbe vietata, mentre nel secondo cosa occorrerebbe verificare l'effettivo (ancorchè semplicemente potenziale) pregiudizio del fondo servente quale conseguenza della innovazione apportata al fondo dominante.
Sarebbe interessante interrogarsi circa la sovrapponibilità tra i detti concetti e quello tecnico di "modo", inteso come la modalità di esercizio della servitù, cioè come la specificazione determinativa del concreto esercizio della servitù.

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