Cass. Civ, sez. III, n.2546/2007. Danno esistenziale quale voce autonoma di pregiudizio e risarcimento del danno

Il danno esistenziale – da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato (cfr. Cass. 6572/2006) - non costituisce una voce nè una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Commento

In senso sostanzialmente analogo, cfr. Cass. S.U. 6572/06 e Cass. Civ., Sez.III,13546/06.

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