Cass, Civ. Sez. II 16489/2002.La costruzione di box su area condominiale non ne consente l' acquisto della proprietà per usucapione se non si dimostra l'interversio possessionis.

Affinchè un precarista possa invocare l'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione occorre che dimostri anzitutto l'interversio possessionis che, se avviene per opposizione del detentore, deve rivolgersi contro il soggetto per conto del quale la cosa è detenuta, e deve consistere in atti o fatti idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di detenere il bene come proprio. (Nella specie, una cooperativa edilizia con contributo statale, sottoposta alle norme del Tu 28 aprile 1938 n. 1165, aveva messo a disposizione di tutti gli assegnatari il cortile condominiale perchè ne usufruissero anche per la sosta delle rispettive auto. Avendo alcuni condomini realizzato dei box sulla porzione loro riservata, la Suprema corte ha escluso che costoro fossero divenuti proprietari, per usucapione, degli stessi, atteso che non avevano dimostrato, ma neppure evidenziato, alcun comportamento, nei confronti della cooperativa, costituente inequivoca manfestazione della loro volontà di esercitare un effettivo possesso esclusivo delle porzioni di suolo sul quale erano stati costruiti i garage. Tale comportamento, ha evidenziato la Suprema corte, certamente escludeva gli altri assegnatari degli appartamenti dalla co-detenzione delle porzioni di suolo in questione, ma non trasformava la natura del rapporto tra gli assegnatari che avevano costruito i garage e la cooperativa, nè integrava un atto di opposizione nei confronti della stessa).

Commento

Rimane da domandarsi come si sarebbe pronunziata la S.C. qualora la fattispecie assunta in considerazione avesse riguardato non già un entità condominiale edificata da una cooperativa fruente di contributo statale, bensì un semplice condominio. Cfr. in merito Cass. Civ. Sez.II n.13747/2002, la quale ha deciso che un condomino possa usucapire la quota di un bene comune spettante agli altri condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso. Ciò in forza di un comportamento oppositivo consistente nell'esercizio di un potere di fatto sul bene in termini di esclusività, pur non essendo sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune.

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