Beni destinati all’impresa del coniuge in comunione legale. Appartenenza alla comunione de residuo. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 19204 del 28 settembre 2015)

In tema di comunione legale, l'art. 178 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale de residuo, ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma II, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Venivano in esame cespiti aziendali acquistati da quello dei coniugi (in comunione legale dei beni) che svolgeva attività di imprenditore individuale iniziata dopo le nozze. Tali beni, pur non facendo parte della comunione, in questa rientrano, nei limiti in cui sussistano, nel momento in cui la medesima avesse a sciogliersi. Si tratta della c.d. comunione de residuo, vale a dire avente ad oggetto quei beni che dovessero essere rimasti.

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