Beni conferiti in trust: è legittimo il sequestro preventivo per equivalente. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 15804 del 16 aprile 2015)

E' legittimo il sequestro preventivo per equivalente di beni conferiti in trust dal disponente (nella specie indagato per reati di associazione a delinquere, per reati tributari, per bancarotta fraudolenta e riciclaggio), nell'ipotesi in cui emergano diversi elementi fattuali che rendano evidente la volontà meramente frodatoria (sotto il profilo della simulazione) di sottrarre i beni alla pretesa ablatoria dello Stato. Assumono a tal fine rilievo elementi quali la costituzione di un trust che vede come beneficiari gli stretti familiari del disponente, la natura gratuita dell'atto, la natura di atto unilaterale non recettizio, che esime il Pubblico Ministero anche dal provare l'intento fraudolento (e dunque l'accordo simulatorio fittizio o reale che sia) nei confronti dell'avente causa di un negozio bilaterale, la natura di negozio fiduciario del trust, che lo assimila, mutatis mutandis, all'interposizione reale, le conseguenze pratiche e fattuali (nel caso concreto i beni di proprietà dell'indagato soggetti a confisca sono rimasti sempre in ambito familiare) ed il periodo in cui viene effettuata la modifica rilevante per escludere ogni potere di ingerenza del disponente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Talvolta il trust può fungere da mero schermo per sottrarre i beni ai creditori o al fisco. Così nel caso di specie è stato deciso che il trust, ancorchè costituito in un tempo ben antecedente rispetto ai fatti che diedero origine alle pretese fiscali, venne modificato per escludere ogni potere di ingerenza del disponente soltanto in un momento successivo e precisamente dopo "il periodo finale di tutto il complesso meccanismo costituito dall'imponente opera di fatture per operazioni inesistenti... e dopo gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate". Ciò costituisce la base per quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che hanno fatto ritenere che i beni in trust non appartengano in realtà ai beneficiari, ma al disponente, che ne abbia in effetti conservato la disponibilità (fungendo il trust da mero schermo simulatorio).

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