Bed and breakfast in un appartamento in condominio? Poteri dell’assemblea dei condomini. (Tribunale di Roma, Sez. V, sent. n. 4419 del 3 marzo 2016)

Deve ritenersi che l’unica limitazione all’esercizio di un bed and breakfast all’interno di un appartamento facente parte di un condominio può derivare dal regolamento condominiale di natura contrattuale e che tale limitazione, quando comporta il divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili, deve specificare correttamente e compiutamente quali sono le attività vietate, non potendosi estendere in via analogica.
Va inoltre aggiunto che l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può portare limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'accelerazione dei mutamenti socio economici pone problemi che per il passato non avevano senso. L'attività di B&B è nel nostro Paese sempre più praticata da chi, magari disponendo di un immobile sufficientemente ampio e magari non (più) sfruttato, desidera arrotondare i propri emolumenti. E' chiaro che il via vai determinato dal sopraggiungere degli ospiti può ingenerare fastidio negli altri abitanti dello stabile. Quali sono al riguardo i poteri dell'assemblea condominiale? Decisive sono le prescrizioni di cui al regolamento. Limitazioni al godimento, da qualificarsi come oneri reali, potrebbero essere apportate unicamente in forza di un regolamento adottato contrattualmente, dunque all'unanimità. Ciò premesso, nel caso di specie era previsto unicamente il divieto di adibire gli appartamenti a "case alloggio", la cui definizione è stata messa a fuoco dai Giudici facendo riferimento a quella soluzione residenziale "alla quale si ricorre quando, per persone in particolari condizioni esistenziali, sia improponibile l'ambiente familiare di appartenenza o l'affido familiare (minori, portatori di handicap, anziani)". Esclusa ogni interpretazione analogica in proposito, se ne è dedotta la libera praticabilità dell'attività in considerazione.

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