Azione revocatoria ordinaria: partecipatio fraudis del terzo acquirente. Si può presumere? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18315 del 18 settembre 2015)

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l’esercizio dell’azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma I, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'imprenditore (socio accomandatario di una sas successivamente dichiarata fallita) aveva venduto alla figlia la propria casa. Il Giudice di merito osserva che nel tempo dell'alienazione il credito dell'istituto bancario non era ancora attuale, sorgendo soltanto all'esito della revoca dell'affidamento alla società poi fallita. Poichè l'atto di disposizione risulta antecedente al sorgere del credito occorre tuttavia provare, ai fini della revocatoria, la partecipatio fraudis del terzo rispetto all'intento fraudolento del debitore di sottrarre i beni al creditore.

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