Azione revocatoria ordinaria: il consilium fraudis per gli atti a titolo gratuito susseguenti all'insorgenza del credito è ravvisabile anche soltanto nella consapevolezza in capo al debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23509 del 17 novembre 2015)

In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore; consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Ne consegue che è legittima la revocatoria laddove il giudice di merito ha correttamente ravvisato una situazione di pericolo per la banca creditrice nella circostanza che i beni donati erano gli unici immobili di cui disponevano i donanti, essendo evidente che l’atto impugnato ha comportato un’obiettiva riduzione della consistenza del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria in relazione ad atti a titolo gratuito non richiede che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, dal momento che quest'ultimo requisito è richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso.

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