Azione revocatoria e fondo patrimoniale: legittimazione passiva di entrambi i coniugi. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 27117 del 4 dicembre 2013)

La natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio. Con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito, e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto scontata la considerazione della Corte in base alla quale, pur quando la titolarità dei beni appartiene ad uno soltanto tra i coniugi, entrambi siano passivamente legittimati nel giudizio inteso ad ottenere la revoca dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, per il cui perfezionamento occorre comunque il consenso tanto del marito quanto della moglie.

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