Azione revocatoria, susseguente venir meno del titolo di provenienza del titolo di proprietà del debitore alienante. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 15096 del 23 giugno 2017)

L’azione revocatoria è diretta ad ottenere una dichiarazione d’inefficacia relativa dell’atto da revocare, sicché l’eventuale sopravvenuta caducazione del titolo di proprietà del debitore alienante per differenti vicende (nella specie, la revoca, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., del decreto che aveva trasferito al debitore il bene compravenduto con il contratto oggetto di revocatoria) non esclude la persistenza dell’interesse del creditore al vittorioso esperimento della stessa, atteso che l’eventuale assenza del bene dal patrimonio del debitore può rilevare, semmai, successivamente, qualora il creditore decida di procedere in via esecutiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se, all'esito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi viene addirittura revocato il decreto di trasferimento che, all'esito del procedimento esecutivo, costituiva il titolo di provenienza dell'atto assoggettato a revocatoria? Secondo la S.C. non viene meno l'interesse del creditore a coltivare l'azione pauliana. Il tutto anche se, con certezza, la dichiarazione di inefficacia relativa non potrà dar luogo al recupero del valore economico in sede esecutiva.

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