Azione di simulazione svolta dal creditore dell'asseritamente simulato acquirente: onere della prova dell’effettivo pagamento del prezzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5326 del 2 marzo 2017)

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il creditore del simulato acquirente ha ovviamente interesse a far dichiarare l'inefficacia del contratto in forza del quale il bene già in capo al debitore viene ad essere alienato. L'onere della prova del quale egli è gravato può ben essere soddisfatto dalla emergenza di presunzioni che conducano a reputare apparente la contrattazione. Per effetto dell'emergere di tali presunzioni, diviene piuttosto onerato l'acquirente della prova dell'effettività del pagamento. A tal fine non basta la mera dichiarazione svolta in atto. Va tuttavia fatto avviso che, per effetto della l. 4 agosto 2006, n. 248 risulta indispensabile il c.d. "tracciamento" degli strumenti di pagamento in tutti gli atti di alienazione, di tal chè non dovrebbe risultare problematico dar conto dell'effettività o meno del pagamento del prezzo, rivelandone la natura simulata in concomitanza con operazioni di storno, di mancato incasso degli assegni pur compilati all'ordine dell'alienante.

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