Autorizzazione alla vendita di un bene culturale appartenente ad ente pubblico o ad ente non lucrativo: rilevanza del profilo di utilizzazione dei beni. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1396 dell’8 aprile 2016)

L’art. 55 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) dispone, tra l’altro, che il provvedimento di l’autorizzazione del Ministero all’alienazione di immobili del patrimonio culturale stabilisca le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso (comma III, lettera b).

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che l'autorizzazione di cui all'art.55 d.lgs 42/2004 si aggiunge al procedimento inteso a provocare l'eventuale esercizio della prelazione da parte dei competenti organi, ponendosi come ulteriore protezione del pubblico interesse nell'ipotesi in cui il bene appartenga non già ad un privato o ad un ente caratterizzato da scopi lucrativi, ma ad un ente pubblico ovvero ad un ente non lucrativo.
Il procedimento di autorizzazione alla vendita di un bene culturale differisce a seconda se di tratti di beni demaniali ovvero di beni appartenenti al patrimonio. La pronunzia sottolinea l'esigenza che il provvedimento detti le prescrizioni e le condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate e stabilisca le condizioni di fruizione pubblica del bene che tengano conto della situazione preesistente.

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