Autoparcheggi e mancata realizzazione degli stessi. Destinazione dell’area incompatibile con quella del progetto autorizzato: Tutela risarcitoria, non ripristinatoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13210 del 25 maggio 2017)

In tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto al riguardo dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, è subordinato alla condizione che l'area scoperta esista e non sia stata adibita ad un uso incompatibile con la sua destinazione; ove lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a parcheggio in corso di costruzione e sia stato, invece, utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto ma, eventualmente a quella risarcitoria, atteso che il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione dello stesso ed il riconoscimento giudiziale del diritto reale d’uso degli spazi destinati a parcheggi può avere ad oggetto soltanto le aree che siano destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all’edificazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' evidente che nell'ipotesi in cui non siano state eseguite le opere relative agli autoparcheggi, piuttosto essendo stati realizzati altri fabbricati, non può essere emanata pronunzia volta ad integrare lo strumento negoziale privo del riferimento al posto auto mercè la costituzione di un diritto reale di uso. Esso infatti non potrebbe venire istituito in riferimento ad un substrato materiale la cui destinazione è incompatibile. Questo è il nucleo della pronunzia in commento, che perviene, quale unica soluzione, a disporre di una tutela semplicemente risarcitoria.

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