Autoliquidazione delle imposte scientemente errata da parte del notaio: concorso fra falso ideologico e peculato. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30512 del 10 luglio 2014)

Deve ritenersi configurabile il concorso fra il falso ideologico e il peculato nella condotta del notaio che in sede di autoliquidazione delle imposte a mezzo di documenti informatici pubblici espone importi non corrispondenti a quelli reali riportati negli atti pubblici di compravendita. In primo luogo si deve infatti osservare che col primo reato viene punita un’ azione falsificatrice di certificazione che è diversa e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa di risorse pubbliche, propria del peculato. Inoltre, le conseguenze previste dal d. lgs n. 471/93 con riferimento all’ambito tributario e a quello disciplinare non sono atte a scongiurare quelle di tipo penale discendenti da specifiche norme di legge regolanti la materia, rese cogenti dal principio della obbligatorietà della azione penale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L’acuirsi della crisi economica espone anche il ceto notarile ai rischi del dissesto. La loro qualifica di pubblico ufficiale ne aggrava le precise responsabilità che ben possono condurre condotte intese a diluire nel tempo (quando non addirittura ad eludere) il pagamento delle imposte dovute a fronte della registrazione di atti negoziali stipulati ad una qualificazione plurioffensiva. Così il fatto di scientemente autoliquidare l’imposta di registro imputando importi non corrispondenti a quelli da indicare (il prezzo della vendita) è configurabile contemporaneamente come reato di falso ideologico e di peculato. Rimane ovviamente impregiudicato il profilo disciplinare.

Aggiungi un commento