Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (DLgs 21 aprile 2016, n. 72)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs 21 aprile 2016, n. 72, recante “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”.
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Commento

(di Daniele Minussi)
Patto commissorio o patto marciano?
Con il d.lgs. 72/2016 viene data attuazione alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo relativa ai contratti di credito ai consumatori concernenti beni immobili residenziali, venendosi a modificare e ad integrare il titolo VI-bis del t.u. 1993/385. Lo scopo dichiarato della direttiva sarebbe quello di proteggere i consumatori che sottoscrivono mutui ipotecari per acquistare beni immobili. Così vengono stabiliti obblighi specifici in ordine all'informativa precontrattuale (predisposizione di Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni prima della conclusione del contratto, chiarimenti relativi al computo del TAEG).
L'ambito applicativo della novella è relativo:
a) ai contratti di mutuo aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
b) ai mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale ha luogo una condotta qualificabile tecnicamente come “inadempimento” da parte del consumatore.
Viene prevista una disciplina specifica volta a proteggere i consumatori in difficoltà nel rimborso delle rate del mutuo (predisposizione da parte della Banca d’Italia di norme attuative che abbiano riguardo allo stato di bisogno o di debolezza del consumatore).
E' possibile che, in sede di stipulazione del contratto le parti possono prevedere una specifica clausola che contempli, nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia verso la contestuale estinzione dell’intero debito. Ciò quand'anche il valore del bene immobile restituito (o i proventi ricavati dalla vendita dello stesso) risultino inferiori al debito residuo (un esito simile alla pratica appellata, oltreoceano, come "jingle mail"). Se però il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita fossero superiori al debito residuo, il consumatore avrà diritto ad appropriarsi dell’eccedenza. Poichè tale clausola viene a scalfire un principio portato da una norma imperativa (tale il divieto del patto commissorio di cui all'art.2744 cod.civ.) è stata prevista l’assistenza a titolo gratuito di un consulente per il consumatore che intendesse sottoscrivere questa clausola.

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