Attribuzione al coniuge, in adempimento di accordi di separazione, della quota dell’immobile acquistato con agevolazioni "prima casa". Non costituisce decadenza. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 22023 del 21 settembre 2017)

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione" e, per altro verso, "in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari ... l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Lo specifico aspetto causale dell'accordo di sistemazione della crisi coniugale nel cui ambito sia contenuta l'attribuzione della quota di comproprietà dell'immobile già acquistato fruendo della agevolazioni "prima casa" è il fulcro sul quale si impernia la decisione in commento. Infatti, rileva la S.C., non si tratta di un atto di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della revoca (se eseguito prima del quinquennio dall'acquisto fattone in precedenza), bensì "una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi...". Nello stesso senso, cfr. CTR Roma, Sez. IX, 2331/2015; Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. n. 3753/2014; Cass. Civ., Sez. V, 23225/2015.

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