Atti in sequenza stipulati presso soggetti terzi: personalità della prestazione notarile, profili deontologici e probatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8493 del 27 aprile 2015)

Il procedimento disciplinare a carico dei notai si fonda sul principio accusatorio, di talché la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento, mentre la prova della configurabilità di una circostanza esimente è a carico del professionista incolpato. Ne consegue che in ipotesi di contestazione concernente l'avvenuta redazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l'altra, l'onere di provare la predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi necessari contatti diretti con le parti, grava sul professionista, unico soggetto in grado di fornire la stessa.
A fronte della contestazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l’altra, l’onere della prova della predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le parti, gravava sul professionista, il quale è l’unico soggetto in grado di fornire tale prova, per il principio di prossimità della stessa.
La distinzione tra sanzioni che colpiscono l’irregolarità dell’attività tecnica del professionista, e sanzioni che colpiscono la violazione delle norme deontologiche, rende di per sé evidente che la regolarità degli atti non può dimostrare, neppure indirettamente, la conformità del comportamento del professionista ai doveri deontologici.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il notaio che stipula atti in sequenza presso organizzazioni esterne allo studio in maniera ricorrente senza che ciò sia riconducibile a specifiche esigenze dei clienti viola l'art.147 I comma lettera b) della legge notarile in relazione alle norme del codice deontologico? Secondo la S.C. la risposta è positiva, ogniqualvolta il professionista non provi di aver predisposto il lavoro preparatorio, di preventivazione, di contatto diretto con i clienti di esplicita richiesta di questi ultimi di ricevere gli atti al di fuori della sede principale.

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