Atti di trasferimento immobiliare e nullità per irregolarità urbanistica ex art. 40 legge 47/1985: approccio formale o sostanziale?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25811 del 5 dicembre 2014)

All'art. 40 della L. n. 47/1985 va data lettura sostanziale e non meramente formale: in ragione di ciò, da tale norma è desumibile il principio generale della nullità di carattere sostanziale degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, a cui si aggiunge una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili non in regola sotto il profilo urbanistico o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il presupposto fattuale sul quale si fonda la pronunzia è costituito dalla domanda di nullità di un atto di trasferimento immobiliare domandato sula scorta della insanabilità degli abusi edilizi perpetrati in relazione ad un immobile che, a dispetto di quanto risultante dalla domanda di sanatoria, pure inoltrata, nei fatti consisteva in una edificazione del tutto difforme ed in relazione alla quale era da escludere l'accoglimento.
Premesso ciò, cosa riferire dell'atto di trasferimento dell'immobile contenente tutte le menzioni formali e le allegazioni previste dalla legge? Occorre che il Giudice entri nel merito della domanda di sanatoria oppure, stante il tenore testuale del II comma dell'art.40 della legge 47/85 un siffatto sindacato risulta precluso?
la S.C. sposa quest'ultima linea di pensiero, rilevando come l'imperfetta formulazione della predetta norma non preclude di ritenere comunque sussistente il principio generale della nullità sostanziale degli atti di trasferimento immobiliare degli immobili urbanisticamente irregolari.

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