Atti di composizione della crisi coniugale. La Cassazione mette a punto il concetto di "negoziazione globale". Ogni atto posto in essere dai coniugi allo scopo di sistemare i rapporti patrimoniali in sede di separazione o divorzio usufruisce delle esenzioni fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3110 del 17 febbraio 2016)

Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche mediante la previsione di trasferimenti mobiliari od immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, ovvero in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Ne deriva l'impossibilità di negare che tali accordi, a prescindere dalla forma che concretamente vengano ad assumere, debbano intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" e come tali possano usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cadente su di essa, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Va dato atto che, nel ribadire l’applicabilità della citata esenzione a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011 la stessa Agenzia delle Entrate non opera alcuna distinzione al riguardo fra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce e, se del caso, implementa il proprio orientamento volto a valorizzare in maniera assoluta l'elemento causale di tutte le negoziazioni che i coniugi possano stipulare allo scopo di sistemare i propri rapporti patrimoniali in funzione della composizione della crisi coniugale (ambientati dunque nell'ambito della separazione personale o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio). A tutti gli atti in questione si applica pertanto l'esenzione dall'imposta di registro, catastale, di trascrizione, di bollo e di ogni altra imposta. Sarebbe interessante applicare questi principi anche all'ambito dei trasferimenti societari in riferimento a cessioni di quota, assegnazioni di beni ai soci (con speciale riferimento alle plusvalenze che fossero eventualmente maturate).

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