Assoggettabilità ad azione revocatoria fallimentare dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori d'età. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26223 del 12 dicembre 2014)

La costituzione del fondo predetto al fine di fronteggiare i bisogni della famiglia, invero, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 L.F. (R.D. n. 267 del 1942), salvo che si dimostri, in concreto, l’ esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qualificato correttamente il fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito ai fini della praticabilità dell'azione revocatoria, non può che trarsi la conclusione che l'atto di costituzione possa essere assoggettato al rimedio in esame. A ben vedere la portata straordinaria della pronunzia in esame è costituita piuttosto dalla breccia che parrebbe aprire, in riferimento alla possibilità che con il fondo patrimoniale possa in concreto darsi adempimento a doveri morali quali il mantenimento della prole e il sostentamento della famiglia, situazione che pure nel caso specifico non è stata rinvenuta, escludendosi per l'effetto il litisconsorzio dei figli minorenni.

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