Assoggettabile a revocatoria il trust interno (per di più autodichiarato) il cui scopo è quello di sottrarre i beni ai creditori. (Tribunale di Milano, 3 maggio 2013)

Deve essere accolta la domanda di revocatoria e dichiarata l’inefficacia nei confronti del creditore l’atto di conferimento degli immobili nel trust che deve ritenersi abusivo non potendosi riconoscere legittimità né ingresso nell’ordinamento italiano a un trust direttamente, se non dichiaratamente, vòlto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente in caso di sua insolvibilità, laddove detto disponente si nomina trustee e beneficiario e, inoltre, assume surrettiziamente al veste di guardiano.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello che è troppo è troppo: al debitore non è parso sufficiente porre in essere un trust (istituto già critico con riferimento all'eventuale funzione di sottrazione dei beni al ceto creditorio). Egli ha dato vita ad un trust c.d. autodichiarato, nel quale cioè il disponente si nomina allo stesso tempo anche trustee e, per non sbagliare, anche beneficiario. In sintesi una sorta di anomala compartimentazione o segregazione del proprio patrimonio che non può non essere considerata abusiva e soggetta ad azione revocatoria.

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