Associazioni non riconosciute: responsabilità ex art. 38 cc di chi abbia agito "in nome e per conto". (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18188 del 25 agosto 2014)

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma II, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che conta è l'azione concretamente svolta e non già la carica ricoperta. Questa è, in sintesi, la portata pratica della decisione in esame, la quale fa il punto sul criterio base per individuare la responsabilità patrimoniale degli associati in tema di associazioni prive di riconoscimento. Come è noto queste ultime, prive di autonomia patrimoniale perfetta, sono comunque responsabili per le passività che fanno capo all'ente (il cui fondo comune può ben essere escusso). Rimane da mettere a fuoco chi siano i soggetti solidalmente responsabili: si tratta, per l'appunto, di coloro che hanno nei fatti agito, indipendentemente dalla carica ricoperta in seno all'associazione.

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