Assicurazione sulla vita a favore di terzo, donazione indiretta. Annullabilità per difetto di capacità naturale: requisiti (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3263 del 19 febbraio 2016)

Nell'assicurazione sulla vita l'indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'assicurazione stipulata in favore di terzo costituisca liberalità indiretta risulta invero un dato acquisito. Giova rilevare come siano assoggettati a collazione ed a riunione fittizia non già le somme erogate dalla compagnia assicurativa, bensi quelle corrispondenti al coacervo dei premi corrisposti dallo stipulante. Ciò premesso, dall'aspetto causale della negoziazione discendono rilevanti conseguenze quando lo stipulante fosse privo della capacità naturale. AI fini dell'annullamento infatti sarà sufficiente la mera dimostrazione dello stato riferito, essendo del tutto irrilevante la prova del pregiudizio per costui.

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