Assicurazione sulla vita a favore di terzo, donazione indiretta. Annullabilità per difetto di capacità naturale: requisiti (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3263 del 19 febbraio 2016)
Nell'assicurazione sulla vita l'indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito.