Assenza dei requisiti per l'esercizio di attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico da parte di neocostituita società: responsabilità del notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2220 del 30 gennaio 2013)

Le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico. Da ciò discende la sospensione del notaio che costituisce una società con oggetto sociale illecito, ovvero ricomprendente, nello statuto di un'impresa priva dei requisiti, l'esercizio di attività finanziaria presso il pubblico.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art.106 del t.u. in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1993/385) prevede che l'attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico debba essere riservata a società che la esercitino in via esclusiva, dotate di un capitale sociale minimo ed iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia previa autorizzazione conseguita da quest'ultima.
Nella specie, invece, l'atto costitutivo di una srl conteneva il riferimento alla possibilità che la società potesse concedere avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nonchè ogni operazione finanziaria mobiliare senza alcuna restrizione soggettiva.

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