Assemblea condominiale e raggiungimento del quorum: chiusura del cancello carraio del cortile. Discrimine tra innovazioni e semplici modificazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3509 del 23 febbraio 2015)

In tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.
La delibera assembleare che ordini la chiusura del cancello carraio dell'area cortilizia, previa consegna del telecomando di apertura ad ogni condomino, non dispone un'innovazione e non necessita di maggioranza qualificata, ai sensi dell'art. 1120 c.c., in quanto non muta la destinazione del bene comune, ma ne disciplina l'uso in senso migliorativo, impedendo ai terzi estranei l'indiscriminato accesso all'area condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema dell'accessibilità dell'area cortilizia comune (che, come è intuibile, può ben essere usata quale autoparcheggio anche da terzi non condomini, magari al fine di accedere ad esercizi commerciali) non finisce di sollevare polemiche e discussioni (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 151 del 5 gennaio 2017).

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