Assemblea condominiale. È sufficiente la maggioranza per introdurre le valvole termostatiche. (Appello di Trento, sent. n. 134 del 10 maggio 2016)

Dopo la delibera adottata a maggioranza dall’assemblea condominiale per adeguare l’impianto finalizzata ad introdurre un sistema di telelettura del calore, il singolo proprietario esclusivo deve essere condannato a consentire l’accesso finalizzato all’installazione ai tecnici incaricati dall’amministrazione, dovendosi ritenere valide le soluzioni tecniche adottate ai fini del contenimento dei consumi e delle spese energetiche. Detta trasformazione, opportunamente illustrata ai condomini e poi voluta dalla maggioranza di essi, non necessita dell’unanimità, non rientrando l’iniziativa tra le innovazioni voluttuarie o gravose, né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all’alterazione del decoro architettonico, ovvero a rendere inservibili parti comuni all’uso o al godimento dei condomini. L’accesso dei tecnici al singolo appartamento non costituisce certo una violazione dei diritti soggettivi del cittadino, dovendosi in esso ravvisare semplicemente l’espressione della volontà espressa dalla maggioranza dell’assemblea condominiale di voler realizzare il nuovo impianto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il singolo condomino recalcitrante non può opporsi all'accesso nell'unità immobiliare di propria esclusiva proprietà di tecnici specializzati che installino valvole termostatiche intese a consentire la contabilizzazione oraria delle calorie erogate, conformemente a deliberazione assembleare assunta in precedenza. Detta deliberazione può ben essere adottata a maggioranza semplice e non già nè all'unanimità (non importando pregiudizi alla stabilità, alla sicurezza ovvero avente quale risultato quello d rendere inservibili parti comuni dello stabile), nè con le maggioranze qualificate indispensabili per approvare le innovazioni voluttuarie o gravose.

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