Assegno bancario: astrattezza del titolo e terzietà del soggetto a cui non possono opporsi le eccezioni relative al rapporto causale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7779 del 3 aprile 2014)

L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui ratio è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietà di una società, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, così precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita).

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione della S.C. non può non essere del tutto condivisa. Gioverebbe anzitutto premettere che l'assegno bancario e quello circolare, in esito ai molteplici interventi normativi (il primo dei quali risale al d.lgs. 231/2007, seguito da ulteriori limitazioni), più non possono essere eseguiti se non con l'indicazione nominativa del beneficiario e muniti di clausola di non trasferibilità. Ciò viene di fatto a ridimensionare grandemente la funzione dei detti titoli di credito siccome destinati alla circolazione: ogni discorso relativo alla astrattezza ed alla eventuale divergenza tra rapporto causale e credito incorporato nella "cartula" viene naturalmente a cadere.
Premesso ciò, nel caso di specie era soltanto apparente la qualità di terzo del prenditore, a cui favore gli assegni erano stati emessi, rispetto al rapporto causale, intercorrente tra l'acquirente dell'immobile e la società venditrice (di cui il prenditore all'ordine del quale l'assegno era stato compilato era il legale rappresentante). Proprio sulla scorta di tale divergenza soltanto formale va considerata ineccepibile la decisione qui commentata.

Aggiungi un commento