Assegno bancario: astrattezza del titolo e terzietà del soggetto a cui non possono opporsi le eccezioni relative al rapporto causale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7779 del 3 aprile 2014)
L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui ratio è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietà di una società, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, così precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita).