Art. 26 della legge notarile: obblighi di assistenza in sede nei giorni predeterminati, divieto di servirsi di procacciatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26146 del 30 dicembre 2015)

Integra la figura di illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 89/1913 (anche a seguito della nuova formulazione ex comma IV dell’art. 12, del d.l. n. 1/2012), la condotta del notaio che non ha prestato assistenza personale ai propri clienti in studio nei giorni ed orari prefissati. La ratio della norma, infatti, è protesa ad assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, a tal fine prevedendosi l’obbligo del notaio di presenziare allo studio, a beneficio dell’utenza, almeno tre giorni alla settimana: essendo evidente che ove tali giorni potessero essere stabiliti senza predeterminazione ed a piacimento del notaio di volta in volta, il regolare funzionamento dello studio non sarebbe garantito, mancando la certezza per i clienti circa i giorni di reperibilità del notaio in studio.
Non vi è dubbio che la nuova formulazione dell’art. 26 della legge n. 89/1913, con l’estensione della competenza notarile a tutto il territorio del distretto di corte d’appello e la facoltà di aprire uffici secondari nell’ambito del distretto notarile di appartenenza, riconosce al notaio – una volta garantito, da parte sua, il diretto e immediato contatto con l’utenza nello studio che egli è tenuto a tenere aperto nella sede assegnata ed al quale deve assistere personalmente almeno tre giorni a settimana – la facoltà di stipulare atti fuori studio, e quindi di dirigersi attivamente verso la domanda del servizio notarile, mettendosi a disposizione di tale domanda, con il limite – ovviamente – del divieto di atti di concorrenza sleale e di comportamenti che possono arrecare pregiudizio al decoro e al prestigio della classe notarile. Ma anche nel nuovo sistema, caratterizzato dall’apertura alle regole del mercato e da una maggiore concorrenza finalizzata allo sviluppo e alla competitività, l’esercizio dell’attività notarile è e resta intimamente legato al rispetto del dovere di imparzialità anche nella fase dell’assunzione dell’incarico professionale, dovere di cui è parte integrante il divieto, previsto dal codice deontologico, di esercitare le funzioni notarili stabilmente presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il collegamento tra notaio e territorio è sempre stata una caratteristica tipizzante la funzione. Via nel tempo tale legame si è attenuato, giungendosi a consentire che l'attività del professionista possa essere svolta su tutto il territorio del Distretto di Corte d'Appello in cui si trova la sede, sia pure ammettendosi la presenza di un solo recapito e, per di più, all'interno del distretto notarile d'appartenenza. Attualmente è in fase di definizione un ulteriore allargamento delle maglie delle regole, prefigurandosi una competenza regionale, con la parallela eliminazione del divieto di porre recapiti fuori dal distretto di appartenenza. Quello che rimane e dovrà rimanere è però il decoro nello svolgimento della importante mansione: deve essere reputato come contrario ai doveri di imparzialità il fatto di "appoggiarsi" a centri servizi e procacciatori d'affari, ciò che indubbiamente può determinare un'attenuazione di quei principi di vigilanza e di rispetto oggettivo delle norme dettato a presidio della terzietà del pubblico ufficiale.

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