Art. 147 lettera c) della legge notarile: precisazioni sull’illecita concorrenza fra notai. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 4721 del 23 marzo 2012)

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela nella salvaguardia della dignità e reputazione del notaio nonché del decoro e prestigio della classe notarile, individuando altresì la condotta idonea a ledere l'interesse tutelato e, in particolare, sanzionando come illecita la concorrenza effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, o servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile; quindi, la norma, rispettosa del principio di legalità, non vieta la concorrenza tra i notai (la cui liceità, anzi, implicitamente riconosce), ma ne vieta le forme illecite, perché lesive del decoro e del prestigio della classe notarile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è la concorrenza tra notai in sè consurabile ma, ovviamente, soltanto la concorrenza illecita. Se il fatto di servirsi di procacciatori di clienti e di forme di pubblicità non consentita è senz'altro nocivo del decoro professionale, si può nutrire qualche dubbio che la stessa conclusione valga per quanto attiene la riduzione di compensi ed onorari, alla luce dei provvedimenti di liberalizzazione e soppressione delle tariffe attuate recentemente.

Aggiungi un commento