Applicazione della clausola simul stabunt simul cadent funzionale a provocare l'estromissione di un amministratore ed abuso del diritto. (Tribunale di Milano, 28 luglio 2010).

L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto della clausola generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Conseguentemente, è illegittima e comporta obbligo al risarcimento del danno l’applicazione di tale clausola al solo fine di determinare l’estromissione di un amministratore dalla gestione della società.
L’obbligo di risarcire il danno da illegittima applicazione della clausola simul stabunt simul cadent è posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede; ed il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è riconducibile al dibattuto e complesso tema dell'abuso del diritto. Infatti stabilire che l'applicazione della clausola in esame deve avvenire nel rispetto dei principi generali e dei doveri di lealtà e correttezza, significa in concreto operare una selezione delle ipotesi in cui, pur ricorrendo gli estremi perchè la clausola abbia a produrre effetti, essa non debba rinvenire applicazione ed eventualità in cui, al contrario, essa possa invece sortire efficacia.
Nella specie è stato infatti deciso che le dimissioni di alcuni amministratori erano semplicemente funzionali a provocare la decadenza dell'intero organo amministrativo.

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