Applicabili anche all'acquisto per usucapione le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14398 del 7 giugno 2013)

I benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso della "prima casa", relativi all'imposta di registro ed all'INVIM, si applicano, anche, alle sentenze dichiarative dell'acquisto per usucapione, ove l'immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui dall'art. 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. Ciò in quanto, con l'art. 23, comma II, del D.L. n. 69/1989, convertito nella L. n. 154/1989, è stata aggiunta la nota 2 bis all'art. 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della tariffa; disposizione che, a sua volta, prevede l'aliquota ridotta per il trasferimento della "prima casa”.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sancisce l'applicabilità dei benefici fiscali previsti in occasione dell'acquisto a titolo oneroso della prima abitazione in virtù della nota 2 bis dell'art.8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 con la quale si prevede che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.1 della Tariffa, disposizione che, a propria volta, prevede per l'acquisto della prima casa l'aliquota dell'imposta di registro in misura ridotta.

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