Appello di Venezia 31 maggio 2001: Danno emergente e lucro cessante nelle ipotesi di risarcimento di dolo incidente

Il danno risarcibile nell'ipotesi di dolo incidente, prevista dall'art. 1440 cod.civ., non si esaurisce nella mera considerazione del c.d. interesse negativo, bensì deve estendersi ad ogni conseguenza pregiudizievole - danno emergente e lucro cessante - nei limiti in cui sia ravvisabile un rapporto di diretta consequenzialità tra la condotta del deceptor e gli effetti pregiudizievoli.

Commento

La pronunzia viene a definire alcuni punti nodali di notevole rilevanza in tema di dolo: dopo aver affermato la indifferenza di una condotta omissiva piuttosto che di un comportamento commissivo ai fini della configurazione del dolo incidente di cui all'art. 1440 cod.civ., la S.C. si è trattenuta sull'aspetto risarcitorio. Al riguardo, superando l'opinione secondo la quale i limiti del risarcimento del danno conseguente alla natura non determinante del vizio dovrebbero essere contenuti nei limiti del c.d. interesse negativo, la Corte ha statuito l'estensione a tutte quelle ulteriori conseguenze pregiudizievoli comunque da riconnettere alla condotta del soggetto ingannatore.

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