Annullamento per eccesso di potere della delibera condominiale. Funzionalizzazione della proprietà in condominio? (Tribunale di Lecco, 13 giugno 2014)

Deve ritenersi che la delibera dell’assemblea di condominio ben possa essere annullata per eccesso di potere allorquando la maggioranza dei condomini, esprimendo il voto in assemblea, non faccia un uso legittimo del potere discrezionale conferito dalla legge, perseguendo ad esempio un interesse diverso da quello del condominio ed esclusivo di un gruppo di condomini, piuttosto che di tutti.
La figura dell’eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condomini), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell’ente collettivo, che sarebbe leso insieme all’interesse del singolo.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ammette l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera dell’assemblea dei condomini per ragioni di merito attinenti all’opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione trae le mosse dal "minuetto" di nomine di amministratori, revoche, nuove nomine che coinvolge un condominio. Alla fine il vecchio amministratore, il cui mandato era già stato revocato, ritorna in sella. Nuovamente impugnata la nomina, veniva investita della carica di amministratore la moglie del soggetto revocato. La relativa deliberazione viene impugnata ed è annullata per eccesso di potere dalla corte di merito, la quale ricorre "allorquando la maggioranza dei condomini, esprimendo il voto in assemblea, non faccia uso legittimo del potere discrezionale conferito dalla legge, perseguendo, ad esempio, un interesse diverso da quello sociale ed esclusivo di un gruppo di soci, piuttosto che di tutti".
Ma esiste un interesse oggettivo del condominio? Possiede il condominio una soggettività? Si può dare un interesse del condominio distinto da quello dei singoli condomini? E come distinguere, nell'ipotesi di divergenti valutazioni di singoli gruppi di condomini, tra loro dissenzienti, quale sia quel gruppo che intenderebbe meglio proteggere un asserito interesse comune o dell'ente condominio?
Verso una funzionalizzazione del diritto di proprietà condominiale?

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